Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno ed il servizio di PEC (dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio)?

Il servizio di PEC consente di effettuare l'invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell'invio e dell'avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra:

  1. semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
  2. semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
  3. facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
  4. velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
  5. possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;
  6. che, diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale
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commento:   nicola, 28/01/2013 09:19:47  (ip:194.243.52.171)
Salve,
i documenti allegati ad un messaggio di posta elettronica certificata non acquisiscono valore legale proprio: in una trasmissione di PEC viene certificato il messaggio stesso (con i suoi eventuali allegati), il suo invio e la ricezione, non il documento allegato in sé.
La certificazione delle PEC deve avvenire sia in invio che in ricezione, quindi la trasmissione del messaggio per avere valore legale deve essere effettuata da indirizzo PEC ad indirizzo PEC.
commento:   Michele, 26/01/2013 09:52:04  (ip:94.163.43.144)
Buongiorno a tutti,
gradirei sapere, possibilmente, se documenti (tipo word) non firmati ma allegati alla PEC hanno valore di autenticità e se tale PEC viene inviata ad un indirizzo di posta ordinaria (non PEC) ha lo stesso valore o bisogna inviarla necessariamente ad un destinatario PEC?
commento:   Max65, 15/12/2009 10:46:29  (ip:194.243.52.171)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22 il Decreto Legge 29 novembre 2008 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/08185d.htm), n. 185 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, più noto come decreto anticrisi.

Tra le novità di tale provvedimento spicca la ben nota PEC (Posta Elettronica Certificata) che è stata resa obbligatoria fondamentalmente per imprese e professionisti. Già in occasione della discussione alla Camera il decreto su indicato veniva modificato con un rilevante intervento che poneva un’alternativa alla PEC. Il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 16 – coordinato ed aggiornato secondo le modifiche apportate – risulta come segue:

«6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.


8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.


9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.»


Come si è detto, l’obbligo di fornirsi di un indirizzo di PEC o di “analogo indirizzo ...” è per società, professionisti iscritti in albi od elenchi ed Amministrazioni. Il termine per adeguarsi è differenziato: tre anni dall’entrata in vigore del decreto per le società ed un anno per i professionisti; per le Amministrazioni non è previsto un termine.

commento:   Max65, 13/12/2009 23:29:43  (ip:194.243.52.172)
Tutti coloro che devono effettuare trasmissioni di documenti alle Pubbliche Amministrazioni.

Chi é in procinto di formare una nuova società.

Chi invia ordini, contratti, fatture.

Chi convoca Consigli, Assemblee, Giunte.

Inoltro di circolari e direttive.

Chi partecipa a gare di appalto.

Chi si occupa di far girare le comunicazioni all’interno di strutture con molte sedi operative.

Chi deve inviare gli stipendi ai dipendenti.